Le norme antiriciclaggio in materia bancaria per i c/c aperti per le procedure esecutive (sintesi)
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- 28 set 2023
- Tempo di lettura: 6 min
Aggiornamento: 30 nov 2023
(Avv. Giovanni Pizzigoni)
L’art. 17 del D. Lgs. n. 231/2007 (di seguito ‘DA’) prescrive che i soggetti tenuti all’applicazione di tale normativa, tra i quali le banche, all’atto dell’apertura di rapporti continuativi sono tenuti ad effettuare l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo ai sensi degli art.li 17 e ss. DA.
L’art. 18 DA specifica gli adempimenti in cui si sostanzia l’obbligo di adeguata verifica, che consistono nell’identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore e nella verifica della loro identità; nell’identificazione dell’eventuale titolare effettivo e nella verifica della sua identità; nell'acquisizione e nella valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione e nel controllo costante del rapporto con il cliente ([1])
Si pone dunque il problema di identificare i soggetti nei cui confronti deve essere eseguita la verifica di adeguatezza, anzitutto chi debba essere identificato come cliente, e poi chi siano eventualmente il titolare effettivo e l’esecutore.
Regna però una confusione preoccupante, anche perché la Banca D’Italia, benché sollecitata, non ha ancora emanato istruzioni al riguardo.
E’ opportuno procedere nell’analisi separata dei soggetti coinvolti nell’operazione di apertura dei rapporti di conto corrente.
1 – Curatore, delegato alla vendita, custode giudiziario
I conti correnti relativi alle procedure concorsuali ed esecutive sono aperti dai curatori, dai delegati alla vendita e dai custodi giudiziari in qualità di sostituti o ausiliari dell’autorità giudiziaria.
Benché nella prassi sia accaduto che alcune banche li abbiano ritenuti clienti (o titolari effettivi) ai fini della normativa antiriciclaggio, si può ragionevolmente escludere che siano tali.
Quest’ultima ha anche aggiunto che i curatori fallimentari sono considerati esecutori ([4]). E la stessa qualifica può essere assegnata anche ai delegati alla vendita e ai custodi.
In quanto esecutori, nei loro confronti l’adeguata verifica a termini dell’art. 18, comma 1, lett. a) consiste unicamente nella identificazione e nella verifica della loro identità attraverso riscontro di un documento di riconoscimento oltre che nella verifica “dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza”. E’ quindi necessario acquisire copia di un documento di identità ([5]) e del provvedimento del tribunale con cui sono stati nominati.
2 - Autorità giudiziaria
I conti correnti, come dianzi detto, sono aperti su ordine dell’autorità giudiziaria e intestati alle procedure fallimentari od esecutive, cioè al tribunale.
Si è escluso tuttavia che il tribunale possa essere considerato il ‘cliente’ ai fini della normativa antiriciclaggio: in risposta ad un quesito la Banca D’Italia si è espressa nel senso che “nell’ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su disposizione dell’Autorità giudiziaria” ([6]).
Alcuni hanno identificato nell’autorità giudiziaria il ‘titolare effettivo’ ([7]), ma anche questa interpretazione non è condivisibile.
Ai fini antiriciclaggio, pertanto, nessun adempimento è dovuto nei confronti del Tribunale e dei suoi organi, ad eccezione della verifica dei curatori/delegati alla vendita/ custodi giudiziari che, come detto, assumono la veste di ‘esecutori’.
3 – Soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale o esecutato
Secondo l’interpretazione prevalente il soggetto sottoposto a liquidaizone giudiziale o ad esecuzione forzata è il ‘cliente’ e conseguentemente anche il soggetto al quale si deve fare riferimento per individuare l’eventuale ‘titolare effettivo’([8]).
L’identificazione del primo, non essendovi contatti di alcun genere tra la banca e il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale/esecutato, dovrà necessariamente avvenire tramite l’esecutore ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a) del DA, che è tenuto a fornire alla banca la documentazione ivi prevista (ad es.: la sentenza di fallimento, dato che l’identificazione può avvenire anche a mezzo di atti pubblici ex art. 19, comma 1, lett. a) n. 1) DA).
Quanto all’identificazione del titolare effettivo, da effettuare normalmente nel solo caso in cui il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale o l’esecutato è una società, associazione, ente …etc. ([9]), l’art. 19 del DA prescrive che “il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo”: anche in questo caso quindi l’informazione deve provenire dall’esecutore ([10]).
Quanto alle modalità di assolvimento in concreto dell’obbligo di adeguata verifica, è importante evidenziare che per i rapporti accesi a latere delle procedure fallimentari ed esecutive il rischio di riciclaggio è inesistente, dato che la provenienza della provvista è tracciabile ed inequivocabile e il conto corrente è movimentato da un sostituto/ausiliario dell’autorità giudiziaria con vincoli di operatività nell’ambito di un procedimento esclusivamente volto al realizzo dei beni del soggetto fallito o esecutato, per cui relativamente a tali rapporti l’ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica può avvenire in forma semplificata, secondo le modalità indicate nella parte terza del P.B.I. 30.7.2019, con sensibile riduzione dell’estensione e della frequenza degli adempimenti ([11]).
In particolare, l’acquisizione dei dati del titolare effettivo potrà avvenire nella forma di una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal curatore/delegato alla vendita/custode giudiziario sotto la sua responsabilità; non occorrerà eseguire specifiche indagini per individuare lo scopo e la natura del rapporto, essendo questo tipizzato dalla legge; l’aggiornamento dei dati raccolti per l’adeguata verifica potrà essere contenuto e attivato solo in caso di eventi anomali; il monitoraggio del rapporto può essere diluito e contratto, dato che di norma avviene già ad ogni operazione di prelievo con il controllo del documento che autorizza il curatore/delegato alla vendita/ custode giudiziario a disporre delle somme depositate.
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[1] L’art. 1 del DA definisce nei seguenti termini i soggetti sottoposti ad adeguata verifica: esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico; titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”.
[2] UIF – allora UIC – risposta n.15 del 21.06.2006, stabilendo che “l’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità giudiziaria, quale ad esempio quella di curatore fallimentare …, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale..”. [3] Cfr. P.B.I. 30.7.2019, pag. 3, nota 3: “I soggetti incaricati da un’autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori”.
[4] Cfr. P. B.I. 30.7.2019, pag. 3 nota 3. Nello stesso senso anche le Linee guida per la valutazione del rischio di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs 231/2007 pubblicate sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nelle quali si legge a pagina 44, che: "nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale il curatore può ritenersi quale mero esecutore della procedura”. Permane tuttavia qualche perplessità al riguardo dato che a rigore il DA definisce ‘esecutore’ il soggetto che opera in rappresentanza del ‘cliente’, ed è dubbio che l’Autorità giudiziaria possa considerarsi tale ai fini della normativa antiriciclaggio. [5] Il che si potrà evitare quando l’esecutore è già stato identificato in precedenza dalla banca, disponendo l’art. 19, comma 1, lett. a ) n. 4) , che “ l’identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente … per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente”.
[6] In https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio- terrorismo/faq/index.html.
[7] Fortarezza, Il curatore fallimentare non è il titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio, in https://www.vedaformazione.it/il-curatore-fallimentare-non-e-il-titolare-effettivo-ai-fini-della-normativa- antiriciclaggio.
[8] Nelle Linee Guida del CNDCEC cit. si legge, a pagina 44, che: "Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale il curatore può ritenersi quale mero esecutore della procedura; la figura del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura,”.
[9] Cfr. Capolupo-Carbone-Bttaglia-Sturzo, Antiriciclaggio, Ipsoa, 2012, p. 25.
[10] Per le società di capitali il titolare effettivo è solamente il socio(i) che controlla la società. Nelle società di persone invece “a prescindere dalla tipologia di modello (società in nome collettivo, società in accomandita semplice etc) il titolare effettivo coinciderà sempre con tutti i suoi soci, e ciò a prescindere dalla tipologia di quota posseduta a titolo di proprietà (socio accomandante o accomandatario), ed a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale (la percentuale di partecipazione al capitale viene richiamata unicamente e tassativamente nel caso delle società di capitali come visto sopra)”: Fortarezza, Titolare effettivo nelle società di persone sempre da individuare per la normativa antiriciclaggio, 16.4.2018 in https://www.vedaformazione.it/titolare-effettivo-nelle-societa-di-persone-sempre-da-individuare-per-la-normativa-antiriciclaggio. [11] La giurisprudenza ha giudicato che nell’ambito di tali rapporti “si sconta l’ovvio affermando che il rischio insito in queste operazioni è nullo”: Trib. Trapani sentenza 10-2/10.4.2015. Di tale opinione Fortarezza, cit.
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