top of page
Cerca

La quantificazione del danno cagionato dall’amministratore per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale

  • Immagine del redattore: Servizi legali integrati per l'impresa
    Servizi legali integrati per l'impresa
  • 12 mar 2024
  • Tempo di lettura: 2 min
(Avv. Lorenzo Righi)

Con l’ordinanza n. 5252/2024, pubblicata il  28.2.2024 la Suprema Corte, Sezione I ha chiarito i criteri per la quantificazione del danno, nel caso di amministratori che proseguano l’attività pur essendosi verificata una causa di scioglimento della società.
Criteri che sono stati positivizzati con il terzo comma dell’art. 2486 cod. civ., aggiunto dall’art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (art. 389, secondo comma, del ripetuto d.lgs.).
       Nel provvedimento si osserva che “si tratta di disposizione che recepisce principi e criteri già applicabili in precedenza, ma che, in questo, ha natura innovativa. In generale, prima della modifica dell’art. 2486 cod. civ., questa Corte aveva affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall. nei confronti dell'amministratore, e ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice <può avvalersi> del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, <in via equitativa>, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, <salvo indicare le ragioni e sempre che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato> (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 9983-17, e v. pure Cass. Sez. 1 n. 4347-22). La norma ha invece codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio secondo quanto già la giurisprudenza di questa Corte giustappunto aveva ritenuto legittimo”.
       Il Supremo Giudice conclude che il “destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l’art. 2486, terzo comma, cod. civ., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l’uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. In questo senso la norma può essere definita come latamente (anche se non propriamente) <processuale>: essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell’integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società”.
 
 
 

Post recenti

Mostra tutti
Sull'impresa culturale e creativa

Avv. Giovanni Leone Il 17 gennaio 2025 il Ministero della Cultura, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy , ha...

 
 
 
Entrata in vigore dell' "AI ACT"

(Avv. Lorenzo Righi) Il 12 luglio 2024 è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il tanto atteso "AI...

 
 
 

Comments


bottom of page