I poteri di controllo e di ispezione del socio nelle società di capitali.
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- 21 set 2023
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 30 nov 2023
(Avv. Lorenzo Righi)
E’ necessario anzitutto distinguere due ipotesi: quella in cui il socio sia anche amministratore della società e quella in cui non abbia alcun compito gestorio.
Nel primo caso il socio-amministratore ha diretto accesso a tutta la documentazione sociale, contabile e amministrativa della società.
Tale diritto incontra ovviamente dei limiti, dal momento che l’amministratore non può farne un uso indiscriminato: non può cioè operare a vantaggio di interessi che non siano quelli esclusivamente sociali (l’amministratore, come noto, pur in assenza di norma specifica, è tenuto al dovere di fedeltà e riservatezza nei confronti della società da lui amministrata, obbligo di cui sono estrinsecazione, tra altri, i divieti di cui agli art.li 2390 e 2391 c.c.).
Non potrà pertanto divulgare a terzi informazioni, o consegnare documenti riguardanti la società se non nell’interesse esclusivo della società che amministra.
Veniamo ora alla seconda ipotesi, quella in cui il socio non sia amministratore.
Bisogna distinguere, al riguardo, la società per azioni da quella a responsabilità limitata, essendo la disciplina diversa per i due tipi societari.
Società a responsabilità limitata
L'art. 2476, comma 2, c.c. stabilisce che "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione".
La norma de qua consente al socio non amministratore la possibilità di ottenere informazioni sull’andamento degli affari sociali e di consultare la documentazione sociale.
Non è stato ancora ben chiarito da parte della giurisprudenza e della dottrina il perimetro di tali diritti. L’opinione prevalente ritiene che il socio abbia:
- il diritto di informazione, consistente nella facoltà di richiedere al presidente del Cda in forma libera ed in ogni momento informazioni sull'andamento generale della società e anche su singoli affari (tale diritto non è delegabile, quindi è solo il socio a poter formulare tale richiesta;
- il diritto di consultazione, consistente nella possibilità di avere accesso e di consultare presso la sede sociale, non potendoli asportare, i libri sociali (libro verbali Cda, libro verbali assemblea e decisioni soci, libro verifiche del revisore e libro decisioni collegio sindacale) e i libri fiscali (libro giornale, libro inventari, registri Iva ...ecc.) nonché i "documenti relativi all'amministrazione", cioè fatture, estratti conto bancari... ecc., mentre non vi è uniformità di vedute sul fatto che il socio possa accedere anche alla corrispondenza, ai contratti, agli atti giudiziari e amministrativi della società. Tutta tale documentazione può essere solo esaminata dal socio o dal suo professionista, ma, secondo l'orientamento prevalente, non ne può essere chiesta copia, salvo che del libro delle deliberazioni dell'assemblea.
Si deve aggiungere che, se tali diritti sono esercitati al fine loro proprio, cioè quello di rendere edotto il socio sulla gestione della società, gli amministratori sono tenuti ad evaderli.
In particolare, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare in casi analoghi che l’art. 2476, comma 2, Cod. Civ. “contempla il diritto di accesso dei soci estranei all’amministrazione senza limiti di alcun genere e senza alcun vincolo di strumentalità ad atti da compiere o delibere da adottare” (Trib. Torino 15.10.2013).
Solo se tali diritti sono esercitati con mala fede e sono diretti a conseguire scopi illegittimi (ad es., ad arrecare disturbo o ad ostacolare l'esercizio dell'attività sociale), configurandosi un abuso del diritto di controllo, gli amministratori possono rifiutare di esaudire la richiesta del socio.
Tali diritti riguardano la società di cui il singolo è socio; vi è poi il caso in cui la s.r.l. partecipa o controlla altre società di capitali.
Pure in tale fattispecie la giurisprudenza ha giudicato che “nel caso di S.r.l. la cui attività sia limitata alla gestione di una pluralità di partecipazioni, il diritto del socio di consultare la documentazione sociale, sancito dall’art. 2476, comma 2, C.C. si estende anche alle scritture ed ai documenti sociali e contabili della S.p.a. interamente controllata dalla S.r.l.” (cfr. Trib. Milano 27.09.2017).
Società per azioni
L’art. 2442, primo comma, c.c. dispone che “i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell’art. 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese”.
La norma consente al socio di Spa diritti più limitati.
Più esattamente, il socio, anche tramite un proprio mandatario, ha il diritto di consultare il libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
Quanto al secondo, il diritto si estende anche alle deleghe rilasciate per l’esercizio del diritto di voto e all’elenco degli intervenuti.
Può inoltre a proprie spese ottenere copia, anche integrale, dei suddetti libri. L’ispezione può avvenire esclusivamente presso la sede sociale, non potendo il socio asportare i libri della società.
Anche in questo caso il diritto deve essere esaudito dagli amministratori, a meno che non si connoti come puramente vessatorio ed emulativo.
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